Alcune riflessioni stimolate dalla lettura di un documento pubblicato dal G30 (Group of Thirty): Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-COVID
Il documento è particolarmente importante per noi italiani in quanto l’attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è membro del G30 e ha presieduto, insieme a Raghuram Rajan, il comitato di direzione del gruppo di lavoro che ha redatto il documento in questione.
L’obiettivo del documento è fornire suggerimenti per gestire la crisi di solvibilità che deriva dagli effetti della pandemia in corso e delle misure attuate per contenerla; immettere liquidità nel sistema è ancora necessario ma la priorità attuale è la gestione della crisi di solvibilità.
Il documento, quindi, propone ai policymakers:
- alcuni principi essenziali da seguire,
- strumenti potenzialmente utilizzabili,
- un quadro di riferimento per prendere le giuste decisioni.
I principi cui ispirarsi sono essenzialmente tre:
- focalizzarsi sulla salute di lungo periodo del sistema delle imprese,
- concentrarsi sull’uso più produttivo delle risorse disponibili,
- prevenire gli effetti collaterali.
Il testo sottolinea la necessità di compiere scelte difficili, scegliendo, in sintesi, chi aiutare ed evitare di distribuire aiuti a pioggia che potrebbero in larga parte essere inutili.
Per quanto riguarda le PMI, la parte interessante riguarda i criteri in base a cui scegliere le imprese che vanno sostenute. Il gruppo di lavoro, infatti, riconosce esplicitamente l’importanza delle PMI per l’economia in generale e per il livello di occupazione in particolare, per cui le PMI sono inserite tra le aziende che devono essere aiutate e fornisce poi dei criteri per compiere le scelte del caso.
Il documento del G30 individua 5 categorie di imprese per cui suggerisce altrettante azioni.
- Aziende solvibili con basso uso della leva finanziaria che hanno facilità di accesso al credito.
- Aziende solvibili con basso uso della leva finanziaria ma con scarsa capacità di accesso al credito (tipicamente PMI e Start-ups).
- Aziende con modelli di business economicamente solvibili ma con uso troppo elevato della leva finanziaria e problemi di liquidità.
- Aziende con modelli di business economicamente solvibili ma con uso troppo elevato della leva finanziaria e problemi non economici ma finanziari di solvibilità.
- Aziende con modelli di business economicamente non solvibili.
Le azioni a supporto delle aziende che rientrano nella prima categoria devono essere orientate essenzialmente a preservare il corretto funzionamento del mercato avendo cura che non vengano penalizzate.
Per quanto riguarda le aziende delle categorie da 2 a 4, aziende comunque economicamente solvibili, esse dovrebbero essere oggetto di interventi tesi a fornire liquidità quando necessario.
Le aziende nella categoria 5 devono rivedere e adeguare il proprio modello di business altrimenti bisogna favorirne la chiusura.
Quella qui presentata è una sintesi che contiene anche alcune semplificazioni, il documento originale, cui rimando, è molto più articolato e contiene argomentazioni e spiegazioni a supporto delle indicazioni fornite.
Credo però che già da queste poche considerazioni essenziali, si possa trarre qualche conclusione:
- non bisogna agire pensando di aiutare tutti ma sostenere solo le aziende che dimostrano di meritare un sostegno perché producono risultati positivi;
- per chi non dimostra di avere i numeri, bisogna procedere incoraggiando una revisione del modello di business ed eventualmente favorire una chiusura, in ossequio al principio che nel documento viene indicato come “creative destruction”.
Il consiglio che ne deriva per chi abbia la responsabilità di gestire una PMI – se non lo ha ancora fatto – è di dotarsi rapidamente di strumenti e metodologie che permettano di:
- avvalorare la validità e sostenibilità del proprio modello di business e delle eventuali misure correttive attuate
- dimostrare di aver posto in essere strumenti di gestione tali da consentire un accurato controllo dell’andamento dell’attività e individuare tempestivamente potenziali crisi (questo per altro è in linea con quanto previsto dall’art. 2086 cc).