Crisi d’impresa, le nuove regole per la gestione

In Italia è in corso da tempo una revisione delle modalità di gestione della crisi d’impresa che entrerà in vigore – salvo rinvii – il 1° settembre 2021 e avrà conseguenze rilevanti per tuti gli imprenditori e indipendentemente dalla presenza di una situazione di crisi.

La riforma ha obiettivi articolati e complementari:

  • creare le condizioni perché la crisi venga anticipata e, se possibile, evitata,
  • fornire strumenti nuovi e più flessibili per la gestione della crisi, tali da ridurre al minimo i casi di fallimento (liquidazione giudiziale).

In questo nuovo quadro il controllo di gestione diventa imprescindibile per beneficiare dei vantaggi offerti dalla nuova normativa. Le nuove disposizioni, ovviamente, non indicano una metodologia specifica per attuare questo sistema di controllo, ma possiamo intuire che una risposta adeguata possa essere l’adozione di strumento quali la Balanced Scorecard magari combinata con metodologie di Business Continuity.

Riprendiamo di seguito gli aspetti salienti della revisione in corso e approfondiamo alcuni punti critici con l’Avv. Carlo Scorza civilista esperto in diritto d’impresa e presidente di NEMESI CORPORATE GROUP.

Jason-leung-N2JUQtT5i40-unsplash

 

ASPETTI ESSENZIALI

A partire dal febbraio 2019, è entrata in vigore una modifica della disciplina in materia di responsabilità degli amministratori, di cui all’ art. 2086 cc ed art. 2476 cc sesto comma, art. 2476 cc. testo modificato e vigente dal 16/03/2019.

Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (art.2476 cc comma 6)

6.     Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Gestione dell’impresa (art. 2086 cc)

1.     L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

2.     L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Dal 16 Marzo 2019 tutti gli amministratori che non avranno dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e, soprattutto, la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale così come disposto dalla sopra richiama normativa.

Questo nuovo testo, che, in sintesi, impone all’imprenditore di implementare processi e strumenti di controllo gestione atti a prevenire e individuare tempestivamente l’insorgere di situazioni di crisi, fornirà la base su cui poggerà la nuova disciplina della crisi d’impresa che dovrebbe entrare in vigore nel settembre 2021.

APPROFONDIMENTI

Avvocato Scorza, è corretto dire che il controllo di gestione, per l’imprenditore, oltre ad essere necessario è diventato obbligatorio? Quali caratteristiche deve avere un sistema di controllo gestione per rispondere ai requisiti legali previsti dalla legge?

Lo spirito della riforma operata con il D.Lgs. 14/2019, é quello di favorire l’EARLY WARNING (l’allerta precoce) in modo da favorire il risanamento delle imprese e soprattutto porre un presidio forte sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario. E’ chiaro che per ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE deve intendersi un insieme sistemico di strumenti che garantisca in azienda la rilevazione precoce degli INDIZI DI CRISI. Non si parla di prove, ma di semplici indizi; proprio a voler enunciare che, il revisore e l’amministratore, hanno l’obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che esso si propaghi nell’azienda e demolisca gli equilibri economico finanziari, facendo perdere la continuità aziendale.

Gli strumenti di controllo quantitativo basati sul bilancio (Analisi per indici, Z Score, Budget e scostamenti, Break Even Analisys etc.) non hanno, di per sé, la capacità di rispettare le disposizioni del secondo comma dell’art. 2086, perché essi non riescono a presidiare la rilevazione degli indizi di crisi in quanto evidenziano solo gli EFFETTI sul bilancio di una crisi già avviata e conclamata.

Le nuove disposizioni confermano – art. 40 – che all’imprenditore spetta “l’istituzione degli appositi assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali alla tempestiva emersione della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale” e che l’individuazione della crisi sarà legata alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Avvocato Scorza, quali parametri in particolare saranno determinanti per constatare uno stato di crisi?

I parametri ovviamente non sono quelli del bilancio, il quale, nel momento in cui viene redatto, conclama già gli indici della crisi che si sono nel contempo prodotti. E’ importante che l’impresa non presenti una perdita di continuità aziendale. Solo attraverso un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, si riesce ad intercettare i FONDATI INDIZI DI CRISI ed intervenire immediatamente per la loro risoluzione, lasciando così indenni gli amministratori da qualsiasi responsabilità. A titolo esemplificativo, gli indizi di crisi potrebbero individuarsi in :

  • Clima aziendale ostile e non collaborativo;
  • Scarsa innovazione;
  • Scarsa attività di formazione;
  • Perdita di quote di mercato;
  • Fatturato costituito in gran parte dalla vendita di prodotti e servizi in fase di decadimento.
  • Liti fra soci o fra amministratori che, di fatto, impediscono all’azienda di operare correttamente;
  • Feedback negativi relativi alla soddisfazione dei clienti;

Sono tutte situazioni che condurranno certamente alla creazione di inefficienze, le quali eroderanno il reddito operativo e la liquidità. Questo farà salire l’indebitamento che provocherà un aumento degli oneri finanziari che, in caso di mancato ripristino della redditività operativa, porteranno alla formazione di perdite di esercizio. L’eventuale continuazione di formazione di perdite porterà l’azienda al deficit patrimoniale (passivo maggiore dell’attivo) e di conseguenza all’insolvenza e al default.

Implementare un sistema di controllo interno idoneo a monitorare la continuità aziendale e ad intercettare prontamente gli indizi di crisi rappresenta la strategia più idonea per adeguarsi alle prescrizioni del 2086, secondo comma. Tali strumenti diventano di fatto utili ed indispensabili per proteggere gli amministratori, e di conseguenza anche i revisori, dalla responsabilità personale rispetto le obbligazioni sociali contratte dalla società. Inoltre, la corretta gestione ha una valenza rilevante anche nel caso di insorgenza di una crisi.

Infatti, la crisi potrà essere segnalata al nuovo organo competente – l’O.C.R.I. (Organo di composizione della crisi d’Impresa) da due possibili gruppi di soggetti:

  • interni all’impresa (l’imprenditore, il sindaco, i revisori)
  • esterni all’impresa (Agenzia delle entrate, INPS o l’agente di riscossione.

Se la segnalazione viene dall’interno e l’imprenditore ha posto in essere adeguati strumenti e processi di controllo gestione, beneficia di vantaggi estremamente consistenti nella gestione della crisi tra cui:

  • evitare implicazioni penali derivanti dalla gestione dell’impresa
  • possibilità di concordare stralci del debito anche con i privilegiati

Avvocato Scorza, può dirci qualcosa in più circa le principali novità nella gestione della crisi e i vantaggi per l’imprenditore che dimostra di aver adottato adeguati strumenti e processi per la prevenzione e gestione della crisi?

Le imprese in crisi hanno a disposizione uno strumento per congelare la situazione finanziaria e dare avvio ad un piano di ristrutturazione e rilancio.

Questo strumento è rappresentato dalla procedura sugli accordi di ristrutturazione i quali permetteranno

  • di gestire e ristrutturare i debiti con Fisco, Enti previdenziali e Fornitori;
  • di concludere gli accordi di ristrutturazione del debito;
  • di predisporre ed attuare piani di risanamento aziendale;
  • di proteggere il patrimonio personale;
  • di gestire e ristrutturare i debiti con le banche e le società finanziarie;
  • di richiedere il rimborso degli interessi passivi ultralegali.

La novità rispetto al passato è che con l’introduzione dall’art. 182-ter del RD 267/42, è possibile proporre un pagamento parziale e dilazionato dei propri debiti tributari e contributivi, ivi comprese le passività l’IVA e le ritenute effettuate e non versate, in passato solo dilazionabili. Il debitore che voglia stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti con falcidia o pagamento dilazionato dei crediti fiscali e contributivi deve ricorrere all’istituto della c.d. “transazione fiscale”, che deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

E chiaro che se l’imprenditore non ha posto in essere un sistema di controllo interno idoneo a monitorare la continuità aziendale e ad intercettare prontamente gli indizi di crisi potrebbe esser ritenuto non meritevole e non beneficiare appieno dei vantaggi connessi dalle procedure di composizione della crisi.

CONCLUSIONE

Quando entrerà in vigore la nuova normativa per la gestione della crisi d’impresa fornirà agli imprenditori alcune opportunità importanti per favorire la continuità dell’impresa (es. possibilità di ristrutturare i debiti anche con i creditori privilegiati oltre i limiti attualmente vigenti) ma per beneficiarne bisogna essere preparati, ovvero bisogna dotarsi di metodi e strumenti di controllo gestione adeguati. Il rischio, altrimenti, è di non poter fruire dei benefici offerti dal sistema e, in caso di segnalazione da parte di soggetti esterni, incorrere in sanzioni pesanti.